Art. 13.
(Riduzione delle indennità di funzione dei presidenti dei consigli circoscrizionali, dei sindaci, dei presidenti delle province e dei consiglieri circoscrizionali, comunali e provinciali).

      1. Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, sono ridotti nella misura del 15 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data di entrata in vigore della presente legge i seguenti emolumenti:

          a) le indennità di funzione mensile spettanti ai presidenti dei consigli circoscrizionali, ai sindaci di comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e ai presidenti delle province;

          b) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alla lettera a) in ragione della carica rivestita.

      2. Sono ridotte nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data di entrata in vigore della presente legge le indennità di funzione mensile spettanti ai sindaci di comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.